Il factoring è quel contratto che viene concluso fra l'impresa e il cosiddetto factor, in virtù del quale la prima cede al secondo dei crediti nati dalla vendita dei beni o servizi prodotti dall'impresa in favore dei propri clienti. Inoltre, perché il contratto possa essere qualificato in tal senso occorre che la società di factoring si impegni a svolgere in favore dell'impresa cedente alcuni servizi, i quali possono essere, per esempio, il finanziamento dell'impresa mediante il pagamento anticipato dei crediti ecc.
Non si tratta di un contratto tipico, bensì di un contratto atipico, che trova la sua ragione d'essere nell'autonomia contrattuale espressamente sancita dalla legge, i cui connotati possono essere variabili.
In ogni caso lo schema contrattuale prevede da un lato la cessione del credito da parte dell'impresa, dall'altro la prestazione di alcuni servizi da parte dell'impresa di factoring, dietro un corrispettivo.
Lo schema tipico è costituito da un accordo generale, al cui interno si innestano le singole cessioni dei crediti dell'impresa.
Vantaggi e Svantaggi
Un punto fermo è costituito dal fatto che il factoring non possa identificarsi con la sopradescritta cessione ordinaria del credito, la quale rappresenta semmai, una parte del più complesso schema operativo del factoring, dovendosi necessariamente prevedere l'espletamento di un servizio (solitamente quello di finanziamento) del factor.
Tale contratto, infatti, può essere utilizzato dall'impresa, non solo in chiave di recupero del credito (o di assicurazione dello stesso), ma quale strumento per ottenere il finanziamento della propria attività a condizioni che possono rivelarsi vantaggiose anche se il costo dell'operazione (a volte difficile da stimare all'inizio del rapporto) deve essere attentamente valutato per evitare cattive sorprese.
L'impresa, come vedremo più oltre, può infatti ottenere dal factor il pagamento dei crediti ceduti non solo alla scadenza degli stessi, ma anche anticipatamente a tale scadenza; in tal modo la stessa può ottenere un finanziamento dal factor, mediante la cessione, non solo di crediti già maturati, ma anche (e questo è l'aspetto più interessante) per crediti futuri, derivanti da contratti che dovranno ancora essere stipulati con un determinato debitore.
La disciplina di tale contratto ha trovato una, pur parziale (in considerazione del più ampio ambito di operatività del factoring) disciplina legislativa nella legge 52/91, relativa alla cessione dei crediti d'impresa.
Tale normativa detta una disciplina particolare, in deroga alle norme del Codice Civile previste per la cessione ordinaria del credito e di cui al paragrafo precedente, esclusivamente per la cessione di crediti pecuniari, effettuata da un imprenditore ed in favore di società (ente pubblico o privato), in grado di offrire determinate garanzie sia sul piano patrimoniale che quello professionale.
In buona sostanza la figura del factor può essere assunta solo da una società di capitali o da un ente pubblico avente personalità giuridica, con una capitale sociale o fondo di dotazione pari ad almeno dieci volte il capitale previsto per le società per azioni. Il factor deve, inoltre, avere inserita nel proprio oggetto sociale espressamente l'attività di acquisto dei crediti d'impresa ed essere inserito nell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessionari presso
La proceduraElemento caratterizzante tale cessione di crediti d'impresa è inoltre l'esistenza di una duplice corrispettivo: da un lato quello pagato dal factor per l'acquisto dei crediti ceduti, con riferimento al valore nominale degli stessi; dall'altro quello denominato commissione di factor, riconosciuta a quest'ultimo per la prestazione dei servizi e pari, solitamente, a una somma variabile del valore nominale dei crediti.
Solitamente, le parti provvedono all'apertura di un conto corrente presso il factor, sul quale vengono registrate le operazioni caratterizzanti il contratto di factoring.
La caratteristica peculiare di tale tipo di contratto è la possibilità, per l'impresa, di provvedere alla cessione non solo dei crediti già esistenti (come nel caso della cessione ordinaria) ma anche dei crediti futuri.
Tale possibilità, ovviamente, estende in maniera rilevante le possibilità per l'impresa di ottenere un finanziamento alle proprie attività, sulla scorta non solo della situazione economica esistente, ma anche di quella prevedibile per un determinato lasso di tempo.
In particolare, con la stipula del contratto di factoring, la cessione dei crediti si realizza nel momento in cui agli abituali debitori dell'impresa cedente viene comunicata l'esistenza del suddetto contratto. Le singole cessioni dei singoli crediti (venuti in essere anche successivamente) risulteranno essere gli atti esecutivi della cessione globale, già realizzatasi mediante l'accordo di factoring.
Come si è già anticipato, la normativa consente di effettuare la cessione in massa di crediti, anche prima che vengano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. L'unico limite da osservarsi è che nell'accordo di factoring venga espressamente indicato il nominativo del debitore ceduto e che formino oggetto della cessione soltanto crediti derivanti da contratti stipulati entro un periodo di tempo non superiore a 24 mesi.
Al factor è lasciata, inoltre, la facoltà di accettare o meno le cessioni offerte dall'impresa.
Due sono le ulteriori differenze rispetto alla cessione ordinaria dei crediti.
La prima è che la normativa in tema di cessione di crediti d'impresa prevede che l'impresa cedente garantisca il factor, nei limiti del corrispettivo pattuito, in merito alla solvibilità del debitore ceduto. (Factoring pro solvendo).
La differenza non è di poco conto, poiché se il factoring è un mezzo per ottenere il finanziamento della propria attività, lo stesso deve essere utilizzato con oculatezza e per clienti-debitori che offrano garanzie di solvibilità, pena trovarsi, successivamente, nella condizione di dover restituire il denaro ottenuto col factoring con tempi e modalità tali da porre in seria difficoltà l'azienda.
Ovviamente, è possibile pattuire la rinunzia del factor alla garanzia dell'impresa cedente. Per prassi consolidata, i contratti di factoring prevedono, solitamente, che sia il cedente ad inviare preventivamente la factor una richiesta in tal senso, relativa al debitore che si intende escludere dalla garanzia, su moduli predisposti dal factor stesso (factoring pro soluto).
In tale ipotesi il factoring assolverà ad una funzione non tanto di finanziamento, bensì di assicurazione del credito.
Un'ulteriore differenza rispetto alla cessione ordinaria è rappresentata dalle modalità attraverso le quali la cessione diventa efficace nei confronti dei terzi.
Si badi bene che per terzi si intendono gli aventi causa o creditori dell'impresa cedente. Per quanto attiene al debitore ceduto, continuano, infatti, a valere le regole sopra evidenziate.
La novità consiste nel fatto che, se pure è possibile rendere opponibile la cessione agli aventi causa del cedente con le forme ordinarie della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (e, presumibilmente, mediante lettera raccomandata a/r), è sufficiente per l'opponibilità il pagamento anche parziale del corrispettivo da parte del factor, purché con atto avente data certa.
A titolo esemplificativo, la cessione del credito al factor spiegherà la sua efficacia nei confronti del creditore dell'impresa cedente, il quale abbia pignorato il creditore dopo la data del pagamento. La cessione sarà, addirittura, efficace, nei confronti del fallimento del cedente (cosicché il credito ceduto non entrerà a far parte dell'attivo della massa fallimentare), nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato dopo l'avvenuto pagamento.
Poiché è sufficiente per l'opponibilità della cessione anche un pagamento parziale, ne deriva che anche un pagamento soltanto simbolico è idoneo a rendere efficace la cessione con gli effetti sopra descritti Quanto alla certezza della data del pagamento, nessun problema si pone nel caso in cui la stipula del contratto di factoring avvenga tramite pubblico ufficiale che attesti che il pagamento è avvenuto in sua presenza.
Nel più frequente caso di pagamento tramite bonifico bancario o assegno, faranno fede la data nella quale la banca dell'impresa cedente registrerà la somma accreditatale dal factor, o la data di ricezione (ed indicata sull'avviso di ricevimento postale) del plico raccomandato.
Un ultimo accenno merita di essere fatto con riguardo al fatto che, applicandosi al contratto di factoring le regole sulla trasparenza bancaria, sarà necessario indicare, espressamente e a pena di nullità, evitando richiami generali gli usi, gli interessi che il cedente dovrà corrispondere al factor per le anticipazioni di denaro ricevute, i criteri di determinazione delle commissioni di factoring, nonché di tutte quelle somme che, a qualsiasi titolo, dovessero risultare a credito del factor e a carico dell'impresa.
Quanto agli interessi, non è infrequente che il contratto preveda variazioni del saggio, anche in senso sfavorevole al cedente, in considerazione delle variazioni del costo del denaro che riflettono l'andamento del mercato finanziario.
In tal caso, secondo le norme sulla trasparenza bancaria, il factor dovrà specificare, negli estratti conto inviati al cedente, tali variazioni, indicando, altresì, la decorrenza delle valute, la capitalizzazione degli interessi etc.
Infine, poiché il contratto di factoring crea un rapporto di durata fra factor e impresa cedente, a entrambe le parti è riconosciuto il diritto di recesso in qualsiasi momento, fatta salva, ovviamente, l'efficacia delle cessioni già perfezionatesi al momento del recesso.
Un'ulteriore ipotesi di recesso è attribuita dalla legge all'impresa cedente, da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del factor, della variazione in senso sfavorevole degli interessi e delle altre condizioni contrattuali.
Aspetti fiscali
Per individuare il corretto trattamento ai fini delle imposte dirette occorre aver riguardo alle commissioni ed al trattamento dei crediti.
La commissione rappresenta un componente negativo di reddito per il cedente (e naturalmente un componente positivo di reddito per il factor) che seguirà le ordinarie regole in tema di competenza dettate dall'art. 109 del Tuir.
Per quanto concerne gli interessi a fine esercizio potrebbe porsi un problema di ratei e di risconti visto che gli stessi possono essere corrisposti in via anticipata o posticipata.
Nessuna rilevanza avrà ai fini tributari la somma corrisposta dal factor che non incide ai fini reddituali ma solo sull'aspetto patrimoniale del rapporto tra impresa e factor.
Un problema concerne la possibilità per l'impresa commerciale di accantonare annualmente le quote previste dal Tuir oppure se tale facoltà si trasferisca al factor. La risposta non è univoca.